Il Decreto Rilancio n. 34/2020, in quanto decreto legge, è in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/05/2020) e con esso anche le norme previste dagli articoli 119 (Incentivi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile).
E come previsto, i contribuenti possono già portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 fino certamente alla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio che potrebbe confermare, modificare (ipotesi più probabile) o addirittura eliminare le nuove detrazioni fiscali.
Quali interventi:
Entrando nel dettaglio, l’art. 119 del Decreto Rilancio ha stabilito che la detrazione prevista dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, ovvero quella per gli interventi di risparmio energetico, possa essere innalzata al 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relativamente ai seguenti interventi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’ installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Nel caso congiuntamente ad uno dei suddetti interventi ne siano effettuati altri previsti dall’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), anche queste detrazioni potranno essere innalzate al 110% su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.